Art. 4.
(Compiti delle province e dei comuni).

      1. I comuni e le province concorrono con lo Stato e le regioni alla tutela e alla diffusione della musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) il concorso, con la regione, nell'elaborazione del piano di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

 

Pag. 10

          b) la partecipazione, la promozione e il sostegno di soggetti operanti nel proprio ambito territoriale;

          c) il concorso, con la regione, nella predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo;

          d) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, in concorso con la regione;

          f) la promozione di interventi di restauro, di adeguamento e di innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio destinato originariamente ad ospitare tali attività;

          g) la rilevazione, a livello locale, di dati statistici ed informativi relativi allo spettacolo;

          h) l'istituzione di un fondo per la formazione di nuove orchestre, in collaborazione con i conservatori di riferimento, e l'istituzione di un premio per i migliori allievi dei medesimi conservatori.